Art. 38a LCA dal 2024

Art. 38a Obbligo di salvataggio (1)
1 In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovr chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
2 Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile, l’assicuratore può limitare l’indennit all’importo cui si troverebbe ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.