OR Art. 389 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 389 OR dal 2025

Art. 389 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 389 Scadenza, conteggio e copie gratuite

1 L’onorario è dovuto tosto che l’intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.

2 Qualora l’onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l’editore è tenuto a dare secondo l’uso il conto e la dimostrazione della vendita.

3 L’autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Donatsch, Schweizer, Lieber Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2014
KellerBasler Kommentar zur StPO2014