Art. 387 CCS dal 2022

Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza gi non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.