Art. 380a CPS dal 2025

Art. Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento
a vita 380a
1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall’ente pubblico competente.
2 Al diritto di regresso contro l’autore e alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni (1) in materia di atti illeciti.
3 Al diritto di regresso contro i membri dell’autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958 (2) sulla responsabilità.
(1) RS 220(2) RS 170.32
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