Art. 38 LEF dal 2024

Art. 38 Oggetto
dell’esecuzione
e specie
d’esecuzione
1 L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
2 L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
3 L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.