Art. 38 LEF dal 2023

Art. 38 dell’esecuzione e specie d’esecuzione
1 L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
2 L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
3 L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare.
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