Art. 38 LPD dal 2019

Art. 38 Disposizioni transitorie
1 I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l’articolo 11.
2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l’esercizio del diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 8.
3 Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalit , senza che siano soddisfatte le premesse dell’articolo 17 capoverso 2. (1)
4 Nel settore dell’asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all’entrata in vigore della legge del 26 giugno 1998 (2) sull’asilo completamente riveduta e della modifica della legge federale del 26 marzo 1931 (3) sulla dimora e il domicilio degli stranieri. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000 (RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149).(2) RS 142.31. Entrata in vigore il 1° ott. 1999.
(3) [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I].
(4) Introdotto dal n. II del DF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2372; FF 1997 I 781).
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