Art. 38 Disposizioni transitorie
1 I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l’articolo 11.
2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l’esercizio del diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 8.
3 Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalit? , senza che siano soddisfatte le premesse dell’articolo 17 capoverso 2. (1)
4 Nel settore dell’asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all’entrata in vigore della legge del 26 giugno 1998 (2) sull’asilo completamente riveduta e della modifica della legge federale del 26 marzo 1931 (3) sulla dimora e il domicilio degli stranieri. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000 (RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149).