Art. 378 CPS dal 2024

Art. 378 Collaborazione intercantonale
1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni.
2 Si informano reciprocamente sulle peculiarit dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilit di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.