CPS Art. 378 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 378 CPS dal 2024

Art. 378 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 378 Collaborazione intercantonale

1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni.

2 Si informano reciprocamente sulle peculiarit dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilit di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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