Art. 37 CPM dal 2025

Art. 37
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. (1)
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero (2) ) non sono applicabili alla parte da eseguire. (1)
(1) (3)(2) RS 311.0
(3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
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