Art. 37 LAMaI dal 2023
Art. 37 (1) Medici: condizioni particolari
1 I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attivit . Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:a. una maturit liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attivit ;b. un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attivit ;c. un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 (2) sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attivit .
2 Gli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attivit soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.
3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono affiliarsi a una comunit o a una comunit di riferimento certificata ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 (3) sulla cartella informatizzata del paziente.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 413]; [FF 2018 2635]).
(2) [RS 811.11]
(3) [RS 816.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.