Art. 37 LDIP dal 2022

Art. 37 IV. Nome
1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all’estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.
2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.