LPP Art. 37 - Forma delle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 37 LPP dal 2025

Art. 37 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 37 (1) Forma delle prestazioni

1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.

2 L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13b) gli sia versato come liquidazione in capitale. (2)

3 L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

4 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

  • a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
  • b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.
  • 5 ... (3)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
    (3) Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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