OETV Art. 36a - Principio

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 36a OETV dal 2022

Art. 36a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 36a Principio

1 I veicoli devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte oppure quelle dell’OETV 1 (1) , dell’OETV 2 (2) o dell’OETV 3 (3) .

2 Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformit del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche dell’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3, si applicano inoltre gli articoli 45, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capoverso 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza. (4)

3 I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre soddisfare le esigenze tecniche della SDR (5) .

4 I veicoli esteri devono soddisfare le esigenze tecniche della presente parte, purché non siano più severe di quelle delle convenzioni internazionali o del diritto dello Stato di immatricolazione.

5 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunit diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui all’allegato 5 della Convenzione dell’8 novembre 1968 (6) sulla circolazione stradale.

(1) RS 741.412
(2) RS 741.413
(3) RS 741.414
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
(5) RS 741.621
(6) RS 0.741.10

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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