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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 36 REDD dal 2022

Art. 36 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di privati di cui all’articolo 34 della Convenzione possono inizialmente introdurre i ricorsi sia personalmente sia tramite un rappresentante.2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come previsto nell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della Camera.3. Il ricorrente deve essere in tal modo rappresentato a ogni udienza fissata dalla Camera, salvo se il presidente della Camera lo autorizza eccezionalmente a esporre egli stesso la sua causa, con riserva, all’occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato.

  • 4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato all’esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o qualsiasi altra persona autorizzata dal presidente della Camera.
  • b) Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannatrici o prolisse, il presidente della Camera può rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o può emettere qualsiasi ordinanza che egli ritenga appropriata, senza pregiudizio dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione.
  • c) In circostanze eccezionali e in qualsiasi fase del procedimento relativo a un determinato ricorso, il presidente della Camera, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente alla lettera a) del presente articolo lo giustifichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente nel quadro del procedimento e che l’interessato debba dotarsi di un altro rappresentante. Al rappresentante in questione deve essere offerta la possibilit? di esprimersi prima dell’adozione di tale decisione.
  • 5. a) L’avvocato o l’altro rappresentante autorizzato del ricorrente, nonché quest’ultimo se richiede l’autorizzazione ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono, anche se ottengono l’autorizzazione di cui alla lettera b, conoscere sufficientemente una delle lingue ufficiali della Corte.
  • b) Se essi non hanno conoscenze sufficienti per esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il presidente della Camera può, ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 3 del presente regolamento, concedere loro l’autorizzazione a utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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