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Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

Art. 35a LCA dal 2023

Art. 35a Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 35a Recesso ordinario (1)

1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

2 Le parti possono convenire la possibilit? di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.

3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.

4 Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 2014 (2) sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’indennit? giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
(2) RS 832.12

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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