OR Art. 351a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 351a OR dal 2023

Art. 351a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 351a 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro

1 Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente quei particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli indicher il materiale che il lavoratore dovr procurarsi e gli comunicher per scritto il salario nonché l’indennit versata per il materiale.

2 Se il salario e l’indennit per il materiale che il lavoratore dovr procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell’affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili.


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