Art. 35 LAINF dal 2024

Art. 35 Sezione 8: Riscatto delle rendite
1 L’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidit o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla met dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.
2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidit causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidit corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidit non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Art. 35 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (UVG) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
VD | 2014/37 | - | érêts; écis; écision; Intéressé; Intéressée; épicerie; Assurance; érant; «business; Kosovo; Ayant; édéral; étant; Intimée; égal; érissement; écrit; Alimentation; Suisse; énéfice; émentaire; Ouverture; érieur; établi; Accidents; ésent |