Art. 35 LDA dal 2023

Art. 35 Diritto a compenso per l’utilizzazione di supporti audio o audiovisivi
1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.
2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un’equa parte del compenso spettante all’artista interprete.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle societ di gestione autorizzate.
4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocit .
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.