Art. 35 CPM dal 2023

Art. 35 4. Pena accessoria: degradazione (1)
1 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se il militare degradato sar ancora chiamato a prestare servizio militare.
3 Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.