LSerFi Art. 35 - Obbligo di pubblicare un prospetto

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 35 LSerFi dal 2021

Art. 35 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 35 Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari

Sezione 1: In generale Obbligo di pubblicare un prospetto

1 Chi, in Svizzera, offre al pubblico l’acquisto di valori mobiliari o fa richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione secondo l’articolo 26 lettera a LInFi (1) , deve pubblicare previamente un prospetto. (2)

1bis Gli articoli 35–57 e 64–69 della presente legge si applicano per analogia all’ammissione al commercio di valori mobiliari TRD secondo l’articolo 2 lettera bbis LInFi presso un sistema di negoziazione TRD secondo l’articolo 73a LInFi. (3)

2 Se non partecipa all’offerta pubblica, l’emittente dei valori mobiliari non è tenuto a collaborare alla redazione del prospetto.

(1) RS 958.1
(2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
(3) Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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