Art. 35 LSerFi dal 2021

Art. 35 Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari
1 Chi, in Svizzera, offre al pubblico l’acquisto di valori mobiliari o fa richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione secondo l’articolo 26 lettera a LInFi (1) , deve pubblicare previamente un prospetto. (2)
2 Se non partecipa all’offerta pubblica, l’emittente dei valori mobiliari non è tenuto a collaborare alla redazione del prospetto.
(1) RS 958.1(2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
(3) Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.