Art. 349g CPS dal 2024

Art. 349g g. Verifica della liceit del trattamento (1)
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2 Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un’autorit federale soggetta alla sorveglianza dell’IFPDT.
3 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD. (4)
4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina all’autorit federale competente di porvi rimedio.
5 Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.
(1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).(2) RS 235.1
(3) RS 235.3
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.