Art. 349a CPS dal 2024

Art. 349a 1. Protezione dei dati personali
Le autorit federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020 (2) sulla protezione dei dati (LPD) oppure se: (3)
(2) RS 235.1
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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