Art. 349a CPS dal 2024
Art. 349a 1. Protezione dei dati personali a. Basi legali (1)
Le autorit federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020 (2) sulla protezione dei dati (LPD) oppure se: (3) a. la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l’integrit fisica dell’interessato o di un terzo;b. l’interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.
(1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 ([RU 2019 625]; [FF 2017 5939]).
(2) [RS 235.1]
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
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