OR Art. 348b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 348b OR dal 2023

Art. 348b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 348b 3. Poteri

1 A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facolt di trattare affari.

2 Se il commesso viaggiatore ha la facolt di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

3 È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908 (1) sul contratto d’assicurazione.

(1) RS 221.229.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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