OR Art. 347a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 347a OR dal 2025

Art. 347a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 347a Formazione e contenuto

1 Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

  • a. la durata e la fine del rapporto d’impiego;
  • b. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
  • c. la rimunerazione ed il rimborso delle spese;
  • d. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.
  • 2 In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.

    3 Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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