LEF Art. 346 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 346 LEF dal 2025

Art. 346 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 346 Crediti non soggetti alla moratoria

1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. (1)

(1) Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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