Art. 344 LEF dal 2025

Art. 344 Sulla capacità di disporre del debitore
Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.
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