Art. 342 LEF dal 2025

Art. 342 Comunicazione della
decisione
La decisione che concede la moratoria è notificata all’ufficio d’esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.