Art. 340 LEF dal 2025

Art. 340
1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC (1) . (2)
2 Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.
3 La moratoria concessa dal giudice del concordato è operativa fino alla decisione definitiva dell’autorità giudiziaria superiore. (2)
(1) RS 272(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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