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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 34 REDD dal 2022

Art. 34 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 34 Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese.2. Quando è presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a che il ricorso non è stato portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.

  • 3. a) Tutte le comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante e tutte le osservazioni depositate dal ricorrente o dal suo rappresentante relative a un’udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo se il presidente della Camera autorizza l’uso della lingua ufficiale di una Parte contraente.
  • b) Qualora venga concessa tale autorizzazione, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il presidente della Camera ritiene tale misura nell’interesse della buona conduzione della procedura.
  • c) Eccezionalmente, il presidente della Camera può subordinare la concessione dell’autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti in tutto o in parte le spese così cagionate.
  • d) Salvo decisione contraria del presidente della Camera, ogni decisione adottata in virtù del presente paragrafo rimane applicabile a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio alla Grande Camera o di una domanda d’interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente regolamento.
  • 4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata a impiegare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni, orali o scritte.
  • b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l’ha sollecitata deve:
  • i) depositare una traduzione in francese o in inglese delle osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della Camera; il cancelliere mantiene la possibilit? di adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte convenuta se quest’ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito;
  • ii) sostenere le spese afferenti all’interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si incarica di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.
  • c) Il presidente della Camera può ingiungere a una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese dell’insieme o di alcuni allegati alle sue osservazioni scritte o di ogni altro atto pertinente, o estratti di tali documenti.
  • d) Le lettere a–c del presente paragrafo si applicano anche, mutatis mutandis, ai terzi intervenienti ai sensi dell’articolo 44 del presente regolamento e all’impiego di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente.
  • 5. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali al fine di facilitarne la comprensione al ricorrente.6. Ogni teste, perito o altra persona che compare davanti alla Corte può utilizzare la propria lingua se non conosce sufficientemente nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione.7. La richiesta di parere consultivo sottoposta alla Corte da una giurisdizione in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, e nel rispetto delle condizioni descritte all’articolo 92 del presente regolamento, può essere formulata nella lingua nazionale ufficiale impiegata nella procedura interna. Se la lingua in questione non è una lingua ufficiale della Corte, una traduzione in inglese o in francese della richiesta deve essere depositata entro un termine per la cui fissazione è competente il presidente della Corte.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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