Art. 34 LPD dal 2019
Art. 34 Sezione 7: Disposizioni penali Violazione degli obblighi d’informazione, di notifica e di collaborazione
1 Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che: a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8–10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;b. omettono intenzionalmente:1. di informare la persona interessata conformemente all’articolo 14 capoverso 1, oppure2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall’articolo 14 capoverso 2. (1)
2 Sono punite con la multa le persone private che intenzionalmente: (2) a. (3) omettono di informare l’Incaricato conformemente all’articolo 6 capoverso 3 o di notificare le loro collezioni di dati secondo l’articolo 11a o, in tal ambito, forniscono informazioni inesatte;b. forniscono all’Incaricato, in occasione dell’accertamento dei fatti (art. 29), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.
(1) Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 ([RU 2010 3387 ]3418; [FF 2009 5873]).
(2) Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale ([RS 311.0]), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3459]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4983]; [FF 2003 1885]).
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