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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 33a LPP dal 2023

Art. 33a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 33a Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilit? , per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la met? , di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’et? ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento.

3 La parit? dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 CO (1) non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.

(1) RS 220

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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