Art. 339 LEF dal 2025

Art. 339 Decisione
1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.
2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.
3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.
4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.