LEF Art. 339 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 339 LEF dal 2025

Art. 339 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 339 Decisione

1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.

3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.

4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.


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