Art. 33 LDA dal 2023
Art. 33 Titolo terzo: Diritti di protezione affini Diritti dell’artista interprete
1 È artista interprete la persona fisica che esegue un’opera o un’espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione. (1)
2 L’artista interprete ha il diritto esclusivo di:a. (1) far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;b. trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;c. registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;e. (1) far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione.
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2497]; [FF 2006 3135]).
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