Art. 33 LDIP dal 2023

Art. 33 Capitolo 2: Persone fisiche
1 Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorit svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio.
2 In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalit , si applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti (art. 129 segg.).
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