Art. 33 ORC dal 2023

Art. 33 Diniego dell’approvazione
1 Se nega l’approvazione, l’UFRC comunica la sua decisione all’ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente.
2 Se il diniego dell’approvazione si fonda su lacune alle quali l’ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest’ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. D loro la possibilit di indirizzare all’UFRC il loro parere scritto.
3 Se approva a posteriori l’iscrizione, l’UFRC ne informa l’ufficio cantonale del registro di commercio. Quest’ultimo gli ritrasmette elettronicamente l’iscrizione.
4 Se nega definitivamente l’approvazione dell’iscrizione, l’UFRC emana una decisione impugnabile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.