Art. 33 LFus dal 2023

Art. 33 Aumento del capitale
1 La societ assuntrice deve aumentare il capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della societ trasferente.
2 Le disposizioni del CO (1) sui conferimenti in natura (art. 634 CO) e sui limiti del margine di variazione del capitale (art. 653s cpv. 2 CO) non si applicano alla scissione. (2)
(1) RS 220(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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