Art. 33 LMP dal 2022

Art. 33 Varianti
1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all’offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilit nel bando.
2 Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’appalto pubblico può essere raggiunto con modalit diverse da quelle previste dal committente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.