LMP Art. 33 - Varianti

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 33 LMP dal 2022

Art. 33 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 33 Varianti

1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all’offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilit nel bando.

2 Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’appalto pubblico può essere raggiunto con modalit diverse da quelle previste dal committente.


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