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Legge federale sui diritti politici (LDP)

Art. 32a LDP dal 2022

Art. 32a Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 32a (1) Annullamento di candidature

1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest’ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interes-sate:

  • a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;
  • b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.
  • 2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

    3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.

    4 L’annullamento di una candidatura che figura su liste gi? pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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