OR Art. 329j -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 329j OR dal 2025
Art. 329j Congedo di adozione (1)
1 In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16t LIPG (2) .
2 Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando.
3 Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente.
4 Può essere preso in settimane o in giorni.
(1) Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 468]; [FF 2019 5841], [6005]).
(2) [RS 834.1]
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