OR Art. 329g -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 329g OR dal 2024

Art. 329g Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 329g Congedo per l’altro genitore a. In generale (1)

1 Ha diritto a un congedo di due settimane:

  • a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
  • b. la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
  • 2 Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.

    3 Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.

    (1) Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit tra attivit lucrativa e assistenza ai familiari (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennit giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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