OR Art. 329g -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 329g OR dal 2024
Art. 329g Congedo per l’altro genitore a. In generale (1)
1 Ha diritto a un congedo di due settimane:a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;b. la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
2 Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.
3 Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.
(1) Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit tra attivit lucrativa e assistenza ai familiari ([RU 2020 4525]; [FF 2019 3381]). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennit giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 680]; [FF 2022 2515], [2742]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.