Art. 327b CPS dal 2025

Art. 327b Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni (1)
Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile (2) , è punito con la multa.
(1) Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, en vigueur dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).(2) RS 210
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