Art. 327a CPS dal 2025
Art. 327a Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (1)
Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO (2) o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697l CO;b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l’articolo 697l CO;c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 2006 (3) sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi,è punito con la multa.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 ([RU 2019 3161]; [FF 2019 275]).
(2) [RS 220]
(3) [RS 951.31]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.