CPS Art. 327a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 327a CPS dal 2025

Art. 327a Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 327a Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (1)

Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:

  • a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO (2) o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697l CO;
  • b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l’articolo 697l CO;
  • c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
  • d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 2006 (3) sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi,
  • è punito con la multa.

    (1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).
    (2) RS 220
    (3) RS 951.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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