Art. 324 CPS dal 2025
Art. 324 Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria (1)
Sono puniti con la multa:
1.la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF (2) );
2.chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3.chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
4.chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5.il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 341 capoverso 1 LEF. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(2) [RS 281.1]
(3) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.