LPPC Art. 32 - Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 32 LPPC dal 2025

Art. 32 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato il Consiglio federale può obbligare a prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare o civile.


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