Art. 32 LPPC dal 2025

Art. 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato
In caso di conflitto armato il Consiglio federale può obbligare a prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio militare o civile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.