LPP Art. 32 - Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 32 LPP dal 2025

Art. 32 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

1 Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d’entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

2 Per le prestazioni, l’istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all’entrata in vigore della legge.


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