Art. 319 LEF dal 2024

Art. 319 Effetti dell’omologazione
1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare. (1)
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.