Art. 315 CPC dal 2023

Art. 315 Sezione 3: Effetti e procedura dell’appello Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutivit della decisione impugnata.
2 L’autorit giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
3 L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.
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5 L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.