Art. 314a CCS dal 2022

Art. 314a 2. Audizione del figlio (1)
1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorit di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua et o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
(1) Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.