Art. 314 LEF dal 2024

Art. 314 Del concordato ordinario
1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempir le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite.
2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l’adempimento.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.