LSerFi Art. 31 - Servizio di registrazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 31 LSerFi dal 2024

Art. 31 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 31 Servizio di registrazione

1 Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Il servizio di registrazione necessita dell’abilitazione dell’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2 La FINMA può abilitare più servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

3 Il servizio di registrazione è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

4 Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attivit irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

5 Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti di cui alla presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.

6 Se non vi è alcun servizio di registrazione privato, il Consiglio federale designa un servizio addetto a questo compito.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.