Art. 31 LSerFi dal 2024

Art. 31 Servizio di registrazione
1 Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Il servizio di registrazione necessita dell’abilitazione dell’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
2 La FINMA può abilitare più servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.
3 Il servizio di registrazione è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.
4 Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attivit irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
5 Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti di cui alla presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.
6 Se non vi è alcun servizio di registrazione privato, il Consiglio federale designa un servizio addetto a questo compito.
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